Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione. Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione[Nota1] .

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato[Nota2] .

2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia[Nota3] .

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso[Nota4] .

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato[Nota5] .


 [Nota1]Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5- 23 luglio 2001, n. 282. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 [Nota2]La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5- 23 luglio 2001, n. 282. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 [Nota3]Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5- 23 luglio 2001, n. 282. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 [Nota4]La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5- 23 luglio 2001, n. 282. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 [Nota5]Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.